la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione interviene finanziariamente, mediante deliberazione della Giunta regionale, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) e dall'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, per la copertura del disavanzo di gestione registrato dall'Unita' sanitaria locale nell'esercizio finanziario 1993. 2. La copertura del disavanzo di gestione registrato dall'Unita' sanitaria locale e' subordinata alla verifica delle cause, non preventivabili, che hanno determinato una spesa superiore a quella indicata dall'Unita' sanitaria locale in sede di bilancio di previsione. Tale verifica, da effettuarsi a cura del Servizio della sanita' dell'Assessorato della sanita' ed assistenza sociale, si avvale di appositi indicatori per lo svolgimento delle attivita' e l'erogazione delle prestazioni individuate dai livelli di assistenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992 (Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1993, n. 153. 3. Il disavanzo di gestione, risultante dal rendiconto finale dell'Unita' sanitaria locale, deve essere vistato dal collegio dei revisori dei conti ed approvato, su conforme deliberazione, dalla Giunta regionale, secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 75 (Disciplina del controllo preventivo della Giunta regionale sugli atti dell'Unita' Sanitaria Locale della Valle d'Aosta).