la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La Regione interviene finanziariamente, mediante deliberazione
della Giunta regionale, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5,
della legge 30 dicembre 1991, n.  412  (Disposizioni  in  materia  di
finanza  pubblica) e dall'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, per la copertura del
disavanzo  di  gestione  registrato  dall'Unita'   sanitaria   locale
nell'esercizio finanziario 1993.
   2.  La  copertura del disavanzo di gestione registrato dall'Unita'
sanitaria locale  e'  subordinata  alla  verifica  delle  cause,  non
preventivabili,  che  hanno  determinato una spesa superiore a quella
indicata  dall'Unita'  sanitaria  locale  in  sede  di  bilancio   di
previsione.  Tale  verifica, da effettuarsi a cura del Servizio della
sanita'  dell'Assessorato  della  sanita'  ed  assistenza sociale, si
avvale di appositi indicatori per lo svolgimento  delle  attivita'  e
l'erogazione delle prestazioni individuate dai livelli di assistenza,
di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992
(Definizione  dei  livelli   uniformi   di   assistenza   sanitaria),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1993, n. 153.
   3.  Il  disavanzo  di  gestione,  risultante dal rendiconto finale
dell'Unita' sanitaria locale, deve essere vistato  dal  collegio  dei
revisori  dei  conti  ed  approvato, su conforme deliberazione, dalla
Giunta regionale, secondo quanto disposto  dall'art.  2  della  legge
regionale   16   dicembre  1992,  n.  75  (Disciplina  del  controllo
preventivo della Giunta regionale sugli  atti  dell'Unita'  Sanitaria
Locale della Valle d'Aosta).